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Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art22)
  • Servizio attivo
Procedimento di segnalazione certificata di inizio attività edilizia (scia)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

In Comune di Santarcangelo di Romagna …

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un titolo abilitativo per la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, non riconducibili all’attività edilizia libera e a permesso di costruire.

Gli interventi obbligatoriamente subordinati a SCIA ai sensi dell’art. 13 della L.R. 15/2013 e smi sono:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a);
  2. gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all’art. 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo A-9, comma 1, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell’edificio oggetto d’intervento;
  3. gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a);
  4. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
  5. il mutamento di destinazione d’uso senza opere che comportano aumento del carico urbanistico;
    • e bis) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  6. l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  7. le varianti in corso d’opera di cui all’art. 22;
  8. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
  9. m) possono inoltre essere facoltativamente sottoposti a SCIA, in alternativa al PdC, gli interventi di nuova costruzione che gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano con precise disposizioni sui contenuti plano volumetrici, formali, tipologici e costruttivi.

Municipium

Come fare

La SCIA deve essere depositata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dal proprietario o da chi ha titolo, utilizzando la modulistica unificata approvata della Regione Emilia Romagna. Il procedimento che regola la SCIA è normato dall’art. 14 della LR 15/2013 e smi.
È facoltà dell’interessato iniziare i lavori decorso il termine di 5 gg lavorativi di cui al c. 4 previsti per la verifica della completezza documentale oppure attendere gli ulteriori 30 gg lavorativi previsti dal c.5 per il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.
Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta unitamente alla SCIA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinché venga convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/90. In questo caso l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della conferenza dei servizi. Il deposito della SCIA avviene allegando la documentazione cartacea ed il CD-R o DVD-R contenente tutta la documentazione firmata digitalmente.
Contestualmente al deposito della SCIA occorre trasmettere il modello Istat per il rilevamento statistico dell’attività edilizia per i nuovi fabbricati o per gli ampliamenti di volumi di fabbricati esistenti.

Validità
I lavori oggetto di SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, con le modalità e alle condizioni fissate dall’art. 16 comma 2 della L.R. 15/2013 e smi.
In caso di SCIA con inizio lavori differito, l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all’art. 14, commi 4, 5, 6 6bis, 7 e 8, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.
Gli interventi abilitati con SCIA sono sottoposti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e smi.

Adempimenti antimafia
Per quanto riguarda gli obblighi in materia di documentazione antimafia si rimanda alla scheda dei procedimenti “Adempimenti Antimafia per i titoli edilizi, atti di accordo e convenzioni urbanistiche”.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza dei servizi
Asseverazioni di altri tecnici incaricati
Autocertificazione antimafia
Attestazione del pagamento del contributo di costruzione o monetizzazione (versamento in unica soluzione)
Attestazione del pagamento della prima rata del contributo di costruzione (versamento rateizzato)
Copia del documento d'identità
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi
Documentazione fotografica
Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione
Elaborati grafici
Precedenti edilizi forniti al progettista dal titolare anche a seguito di accesso agli atti
Principio di prova scritta del titolo abilitativo
Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi
Soggetti coinvolti nel procedimento
Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria o dell'oblazione
Ulteriori intestatari del procedimento
Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Costi

Tipo di pagamentoImporto
Costo di costruzione
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Diritti di segreteria o istruttoria
Oneri di urbanizzazione primaria
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Oneri di urbanizzazione secondaria
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Sanzione amministrativa
(se l'intervento è in corso di esecuzione o è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
Oblazione edilizia
(se l'intervento è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
Monetizzazioni in materia edilizia
(se l'intervento prevede monetizzazioni)
Marca da bollo
16,00 €

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 17:56.16

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