A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA) è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).
La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.
Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.
L’utilizzo dell’immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione (fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite in sede di controllo).
I controlli sono eseguiti ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2014 “Recepimento dell’atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo” (art. 14, comma 5 e art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10, stessa legge).
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| Diritti di segreteria o istruttoria | 81,00 € |
| Sanzione amministrativa (se la segnalazione di CEA è presentata dopo la scadenza del termine massimo previsto dalla legge o senza la realizzazione di lavori, per immobile o unità immobiliare esistente privo/a di agibilità) |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio