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Rilascio del permesso di costruire (PDC)

(urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2013-07-30;15~art18)
  • Servizio attivo
Procedimento di rilascio del permesso di costruire (pdc)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

Le attività edilizie che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale aventi una certa complessità e incisività, sono obbligatoriamente soggette a Permesso di Costruire (PdC).

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15/2013 e smi, sono sottoposti a PdC:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Sono soggette alla richiesta di un nuovo titolo edilizio tutte le varianti a Permessi di Costruire già rilasciati che si qualificano come varianti essenziali al titolo abilitativo originario ai sensi dell’art. 14bis della L.R. 23/2004 e smi.

Permesso di Costruire in deroga
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 15/2013 e smi, il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, così come disposto dall’art. 20 della L.R. 15/2013 e smi.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza nei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

L'istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento indicato al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento:

  • cura l’istruttoria
  • acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente)
  • valuta la conformità del progetto alla normativa vigente
  • formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario. 

Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 60 giorni per chiedere chiarimenti o modeste modifiche convocando l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente entro i 15 giorni successivi alla proposta o all'esito della conferenza dei servizi. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire. Il termine di 60 giorni può essere raddoppiato per progetti definiti particolarmente complessi. 

Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza dei servizi
Asseverazioni di altri tecnici incaricati
Autocertificazione antimafia
Documentazione dimostrativa dello stato legittimo
Attestazione del pagamento del contributo di costruzione o monetizzazione (versamento in unica soluzione)
Attestazione del pagamento della prima rata del contributo di costruzione (versamento rateizzato)
Copia del documento d'identità
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi
Documentazione fotografica
Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione
Elaborati grafici
Precedenti edilizi forniti al progettista dal titolare anche a seguito di accesso agli atti
Principio di prova scritta del titolo abilitativo
Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi
Soggetti coinvolti nel procedimento
Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria o dell'oblazione
Ulteriori intestatari del procedimento
Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Costi

Tipo di pagamentoImporto
Costo di costruzione
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Diritti di segreteria o istruttoria
Oneri di urbanizzazione primaria
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Oneri di urbanizzazione secondaria
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Sanzione amministrativa
(se l'intervento è in corso di esecuzione o è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
Oblazione edilizia
(se l'intervento è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
Monetizzazioni in materia edilizia
(se l'intervento prevede monetizzazioni)
Marca da bollo
16,00 €

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 45 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 17:57.22

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