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Comunicazione di inizio lavori asseverata in edilizia libera (CILA)

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art6bis)
  • Servizio attivo
Procedimento di comunicazione di inizio lavori asseverata in edilizia libera (cila)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

In Comune di Santarcangelo di Romagna …

A seguito delle modifiche apportate alla LR 15/2013 dalla LR 12/2017, sono sottoposti a CILA tutte le opere non riconducibili agli elenchi degli interventi sottoposti a PdC (art.17), a SCIA (art.13) e liberi (art.7, comma 1).

Interventi sottoposti a Comunicazione di Inizio Lavori (CILA art.7 c.5):

  1. le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti;
  2. le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
  3. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
  4. le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
  5. le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
  6. le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
  7. gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
  8. il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
  9. i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
  10. le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  11. ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17. 

Validità
I lavori oggetto di CILA devono concludersi entro tre anni dalla data del loro inizio.
Per gli interventi sottoposti a CILA non è richiesta la presentazione di Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità che può tuttavia essere richiesta facoltativamente.

Sanzioni
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione amministrativa di € 1.000,00 o di € 516,00 qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. Tale sanzione è ridotta di due terzi, € 333,00, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (art. 6 comma 7 del DPR 380/01 modificato dall'17, comma 1, lett. c) della legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” in vigore dal 12/11/2014).

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza dei servizi
Asseverazioni di altri tecnici incaricati
Autocertificazione antimafia
Attestazione del pagamento del contributo di costruzione o monetizzazione (versamento in unica soluzione)
Attestazione del pagamento della prima rata del contributo di costruzione (versamento rateizzato)
Copia del documento d'identità
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi
Documentazione fotografica
Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione
Elaborati grafici
Precedenti edilizi forniti al progettista dal titolare anche a seguito di accesso agli atti
Principio di prova scritta del titolo abilitativo
Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi
Soggetti coinvolti nel procedimento
Ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria o dell'oblazione
Ulteriori intestatari del procedimento
Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Costi

Tipo di pagamentoImporto
Costo di costruzione
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Diritti di segreteria o istruttoria
Oneri di urbanizzazione primaria
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Oneri di urbanizzazione secondaria
(se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e il contributo di costruzione viene versato all'atto di presentazione della pratica)
Sanzione amministrativa
(se l'intervento è in corso di esecuzione o è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
Oblazione edilizia
(se l'intervento è stato realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio)
Monetizzazioni in materia edilizia
(se l'intervento prevede monetizzazioni)
Marca da bollo
16,00 €

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 17:53.03

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